Statuto

 

Art. 1

 

E' costituita con sede in Palermo, provvisoriamente presso i locali della Ragioneria Generale del Comune in via Maqueda n. 182, una Associazione ricreativa tra i dipendenti del Comune di Palermo denominata "C. R. A. L. Dipendenti Comune di Palermo" (ovvero Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Dipendenti Comune di Palermo).

 

Art. 2

 

L'Associazione, senza fini politici o di lucro, ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire attività a carattere culturale, artistico, turistico, sportivo e comunque quelle attività atte a migliorare l'impiego del tempo libero dei lavoratori e quindi la qualità della vita degli stessi.

Il C. R. A. L., sempre per i fini di cui sopra, potrà svolgere attività di carattere assistenziale riguardante convenzioni collettive con Società, Enti Pubblici e Privati.

Potrà, inoltre, istituire e gestire, in proprio o a mezzo di altri gestori convenzionati, Cooperative di Consumo per gli Associati; le iniziative e le attività organizzate dal C. R. A. L. sono aperte anche ai familiari degli associati alle condizioni previste dal regolamento interno.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il C. R. A. L. potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune; la durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2070 ma potrà essere prorogata.

 

Art. 3

 

Il C. R. A. L. è una Associazione dotata di autonomia funzionale e, al fine anche di potere usufruire dei benefici di legge, potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni nazionali del tempo libero, fermi restando il suo carattere di associazione libera, l'autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui all'art. 36 e segg. del C. C..

 

Art. 4

 

La qualifica di associato si consegue, per libera scelta, con l'iscrizione all'Associazione.

I soci si distinguono in: soci effettivi, soci aggregati e soci onorari.

Sono soci effettivi tutti dipendenti in attività di servizio o in quiescenza.

Sono soci aggregati:

a) gli orfani ed il coniuge superstite dei dipendenti di cui all'art. 1;

b) gli appartenenti al nucleo familiare dei soci effettivi.

Sono soci onorari coloro che, per cariche rivestite o per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell'Associazione, ne meritano la proclamazione da parte dell'Assemblea.

 

Art. 5

 

Lo Status di "Socio" dell'Associazione comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto ed è subordinato al pagamento della quota sociale annuale.

 

Art. 6

 

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire delle attrezzature a disposizione dell'Associazione; parimenti, possono partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dal C. R. A. L. nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7

 

Nella sede del C. R. A. L. è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, persegua scopi di propaganda politica.

 

Art. 8

 

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo rilasciato dalla Segreteria del C.R.A.L.

 

Il socio ammesso deve dichiarare di assumersi l'onere del versamento del contributo annuale, che costituisce il fondo comune dell'Associazione, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9

 

Oltre i casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e dei presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione.

 

Art. 10

 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio Direttivo essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione. 

d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Nei casi indicati dalla lettera "d" il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

 

Art. 11

 

Tutti gli associati devono versare un contributo annuo che viene attualmente stabilito in Lire 13.000 (tredicimilalire) che costituirà il fondo comune della Associazione.

Detto contributo, su proposta del Consiglio Direttivo e relativa delibera della Assemblea ordinaria dei soci, può essere variato.

 

Art. 12

 

Sono Organi dei C. R. A. L.:

a) L'Assemblea dei Soci:

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio Sindacale;

e) Il Collegio dei Probiviri.

 

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante; essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di un terzo dei soci di cui al primo comma.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, se presenti due terzi dei soci effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto.

La convocazione si effettua con avviso ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante affissione nella sede sociale e negli appositi spazi presso i singoli uffici.

L'avviso dovrà specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare; la seconda convocazione può essere fissata a distanza di ventiquattro ore dalla prima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati; ciascun partecipante non potrà rappresentare più di altri due soci.

Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale dei lavori, che sottoscrive unitamente al Presidente dello stesso Organo.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o, su richiesta, per scrutinio segreto, previa approvazione dell'Assemblea.

 

Art. 13

 

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ed il Segretario e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno inerenti l'attività del C.R.A.L..

Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

a) eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;

b) approvare i programmi annuali di attività, i regolamenti interni, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e l'entità delle quote sociali annuali, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 14

 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Economo ed un Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Verrà dichiarato decaduto quel componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipi, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio stesso.

 

Art. 15

 

Ai componenti il Consiglio Direttivo, compete, per la partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese o quando si ritenesse necessario; alle dette riunioni dovrà essere invitato a partecipare il Presidente dei Collegio dei Sindaci.

Per la organizzazione di particolari attività sociali il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, oltre che dei propri membri, anche di altri soci, esperti nei vari settori, ai quali verrà corrisposto un gettone forfettario, nella misura stabilita dal Consiglio stesso, a titolo di rimborso delle spese.

 

Art. 16

 

Al Consiglio Direttivo compete la direzione e l'amministrazione del C. R. A. L. ed è investito di tutti i suoi poteri dall'Assemblea.

Approva l'ammissione dei nuovi soci ed accetta le dimissioni presentate dai propri iscritti; predispone i regolamenti interni ed elabora i programmi annuali di attività; predispone il bilancio economico finanziario consuntivo e la relazione sulla attività svolta.

E' responsabile nei confronti dei soci del regolare funzionamento dei C. R. A. L. nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili di pertinenza dello stesso.

Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e ne cura la regolare esecuzione: ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre Organizzazioni che perseguano fini similari.

 

Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito e può esercitare tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti quando siano presenti la metà più uno dei componenti, e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il volo del presidente.

 

Art. 17

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente del C.R.A.L. e come tale ha la firma e la rappresentanza legale dello stesso. Convoca il Consiglio Direttivo e dispone l'esecuzione dei deliberati degli altri Organi dei C.R.A.L.; adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.R.A.L. e firma gli atti che impegnano finanziariamente il C.R.A.L. stesso.

 

Art. 18

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

 

Art. 19

 

il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che dovranno essere effettuate con firma abbinata del Presidente.

Tiene in consegna i beni mobili ed immobili del C.R.A.L. e provvede ad aggiornare il libro degli inventari e delle altre scritture contabili; è responsabile della tenuta dei conti; nell'espletamento di tali compiti si avvale della collaborazione dell'Economo.

 

Art 20

 

Il Segretario cura in particolare il libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza e redige il verbale del Consiglio Direttivo.

Attende a tutte quelle altri mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazione dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 21

 

L'addetto alle Pubbliche Relazioni ha il compito previa delega da parte del Consiglio Direttivo, di curare i contatti con Enti Pubblici e Privati, con altre Organizzazioni similari nonché con le Organizzazioni Sindacali per un migliore raggiungimento dei fini statutari.

 

Art. 22

 

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra i soci effettivi o fra persone anche non soci che abbiano i requisiti per esserlo.

Il Collegio dei Sindaci esplica le funzioni attribuite dall'art. 2403 del Codice Civile al Collegio Sindacale delle Società per Azioni ed, in particolare, ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con apposita relazione da sottoporre all'Assemblea; il Collegio dei Sindaci resta in carica per un triennio ma i suoi componenti possono sempre essere rieletti.

Il Presidente del Collegio ed i Sindaci effettivi e supplenti vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti il Collegio dei Sindaci compete un gettone di presenza per ogni seduta nella stessa misura stabilita per il Consiglio Direttivo.

 

Art. 23

 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci effettivi o fra persone anche non soci che abbiano i requisiti per esserlo.

Esso ha il compito di decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo a carico dei soci.

li Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito il Presidente; dura in carica un triennio e i suoi membri possono essere rieletti.

Ai componenti il Collegio dei Probiviri compete un gettone di presenza per ogni seduta nella stessa misura stabilita per il Consiglio Direttivo:

 

Art. 24

 

Il patrimonio del C.R.A.L. è costituito da tutte le entrate ed in particolare da:

- contributi (fondo comune) versati dagli associati;

- proventi dalle iniziative e dalle gestioni interne del C.R.A.L..

- contributi derivanti dalla contrattazione tra le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali;

- contributi concordati tra la Amministrazione Comunale e il Consiglio Direttivo del C.R.A.L.;..

- beni mobili ed immobili di proprietà del C.R.A.L.;

- proventi da donazioni, lasciti, elargizioni; in caso di scioglimento dei C.R.A.L. il patrimonio dovrà essere devoluto o all'ente locale o a strutture sociali similari operanti nel settore dei tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport, fatti salvi eventuali crediti di soci o di terzi a qualsiasi titolo.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del C.R.A.L., su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Sindaci.

 

Art. 25

 

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

 

Art. 26

 

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:

a) richiamo;

b) deplorazione;

c) sospensione;

d) espulsione.

Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo dopo apposita contestazione al socio e dopo averne esaminato le controdeduzioni.

Contro i provvedimenti in parola è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento; il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

 

Art. 27

 

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati; perché tale deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione alla votazione di almeno un terzo dei soci effettivi.

 

Art. 28

 

Lo scioglimento del C.R.A.L. viene deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

 

Art. 29

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme regolamentari che verranno emanate dal Consiglio Direttivo ed alle norme del Codice Civile.